TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE -DURATA - SCOPI
Art. 1
E' costituita con sede in TRAONA, LOCALITA' VALLETTA VIA PEDEMONTANA s.n.c., , una Societàsocietà cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata denominata "LA BREVA SOC. COOP. SOCIALE a R.L.- Soc. Coop. a r.l.".
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2
La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine.
Art. 3
La società si propone di offrire ai soci occasioni di lavoro alle migliori condizioni di mercato, e di contribuire alla loro crescita morale ed economica.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, operando secondo tali principi, intende organizzare un’impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi servizi nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone psichicamente sofferenti, si adopera per il riconoscimento della loro dignità e attua tutte le condizioni e situazioni per la loro riabilitazione sociale e, per la soluzione dei problemi di residenza, anche attraverso la realizzazione di centri diurni, strutture residenziali e opportunità lavorative.
La cooperativa inoltre potrà gestire anche le seguenti attività:
-
servizi di assistenza agli anziani, ai bambini, ai malati, agli handicappati, agli invalidi;
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servizi di assistenza domiciliare;
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servizi di assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare o realizzata attraverso centri specializzati, sia pubblici che privati;
-
gestione di case di riposo e strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
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servizi e centri di riabilitazione;
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gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento delle qualità della vita;
-
servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico ad infortunati e ammalati;
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attività di formazione e consulenza;
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attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
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iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla promozione della cultura della solidarietà.
Inoltre la società si propone con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativacooperativa potrà costituire società ed organismi vari, assumere partecipazioni, realizzare accordi di collaborazione ed interscambi tecnici, produttivi e finanziari, commerciali e di servizi con altri soggetti, allo scopo di assicurare il migliore svolgimento e sviluppo della propria attività.
La Cooperativacooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - quest'ultima come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutti quanti siano in possesso delle necessarie attitudini e professionalità oe intendano acquisirle o incrementarle all'interno del lavoro in cooperativa perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.
Possono inoltre essere soci persone fisiche, enti ed imprese, costituite anche in forma societaria, che per la loro natura, preparazione professionale e tecnica possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi chiaramente contrastanti con quelli della società.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Art. 5
La Cooperativa può ammettere, nel numero previsto dalla legge, quali soci, persone fisiche che parteciperanno alle attività sociali come volontari, denominati d’ora in poi "soci volontari". Essi sono iscritti in un’apposita sezione del libro soci. Il loro rapporto con la Cooperativa è regolato dalla legge.
Art. 6
Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione o potenziamento aziendale.
Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso del socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.
Le qualifiche di socio ordinario e socio sovventore sono incompatibili.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Art. 57
Coloro che intendano diventare soci devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della società.
Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
b) indicazione della quota sottoscritta;
c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
e) impegno di versare la quota sociale sottoscritta e la eventuale tassa di ammissione.
Trattandosi di enti pubblici, privati o collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante oppure dal Presidente pro tempore dell'Associazione e deve contenere:
a) denominazione o ragione sociale e sede;
b) indicazione della quota sottoscritta;
c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
e) impegno di versare la quota sociale sottoscritta e la eventuale tassa di ammissione;
f) il nome del delegato che rappresenta l'ente socio.
Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l'adesione.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.
Art.86
Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 1513.
Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, nonché l'importo della tassa di ammissione stabilito a norma dell'art. 1917.
Non adempiendo a tale obbligo entro il termine di tempo indicato dalla deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa s'intenderà come non avvenuta.
Art. 97
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sociale sottoscritta e dell'importo della tassa di ammissione, nei termini indicati dall'art. 2018;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c) a conferire il proprio lavoro in cooperativa accettandone la determinazione definitiva della remunerazione in via posticipata in sede di approvazione dei singoli bilanci di esercizio, assumendosi quindi, oltre alla responsabilità della prestazione lavorativa eseguita, anche l'onere ed il rischio inerente alla gestione economica annuale;
dc) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all’attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti ad osservare in ieventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
Art. 108
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.
Art. 119
Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota versata dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 146, salvo la loro responsabilità a norma di legge.
Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo richiesto la restituzione della quota anzidetta decadono da ogni diritto sulla quota stessa, che sarà devoluta al fondo di riserva legale.
Art. 1210
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, inerente la modifica dell'oggetto sociale ed il trasferimento della sede all'estero, e salvo quanto disposto dall’art. 6 per il socio sovventore, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge legittimino il recesso.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e deve essere annotata dagli amministratori sul libro soci.
Il recesso è operante con l'esercizio in corso se comunicato con tre mesi di anticipo sulla chiusura dell'esercizio stesso, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 1311
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel terzo terzo comma dell'art. 4, oppure che abbia perduti i requisiti per l'ammissione.
Art. 1412
L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalle leggi o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione o la condanna del socio ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Oltre che in questi casi può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:
a) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
b) senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal
detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società.
E' escluso di diritto ai sensi dell'art. 2288 del Codice Civile il socio dichiarato fallito.
L'esclusione ha effetto dalla annotazione sul libro soci da farsi a cura degli amministratori.
Art. 1513
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 68, 91012, 1113 e 1214 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 3537.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.
Art. 1614
Agli eredi del socio defunto, nonchè al socio receduto, escluso o dichiarato decaduto, la liquidazione della quota versata avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 1715
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
-
un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 100 EURO1 ciascuna detenute dai soci ordinari;
-
da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 25 EURO ciascuna detenute dai soci volontari;
-
dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ex art. 4 Legge 31 gennaio 1992 n. 59, formato da un numero illimitato di quote nominative trasferibili del valore nominale non inferiore a 300 EURO ciascuna detenute dai soci sovventori;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da eventualil fondo riserve straordinarie;
costituito per l'accantonamento della tassa di ammissione di cui all'art. 1817;
d) da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) dai fondi di rivalutazione monetaria costituiti in ottemperanza alle vigenti leggi;
f) d) da qualsiasi altro fondo o accantonamento in conto capitale, qualunque ne sia l'origine e lo scopo.
Art. 118
Il fondo di riserva legale è costituito:
a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui all'art. 1922;
b) dalle quote non rimborsate ai soci di cui all'art. 119.;
c) da qualunque altro importo che pervenga alla società per atti di liberalità.
Art. 1917
Il nuovo ammesso, oltre all'importo della quota sottoscritta, deve versare una somma a titolo di tassa di ammissione, se determinata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Detta tassa è dovuta anche dai soci che incrementano la loro quota nel corso dell'esistenza della società.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle nuove quote assegnate a seguito degli accreditamenti di cui all'art. 2120.
Art. 2018
L'importo delle quote sottoscritte e della eventuale tassa di ammissione deve essere versato:
a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre determinare diverse modalità di versamento delle quote in presenza di motivata richiesta.
Nessun socio può possedere nella Cooperativacooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto stabilito dalla legge per i soci sovventori.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art. 2119
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Art. 2122
Nessun utile può essere distribuito ai soci.
L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:
a) il 20% al fondo di riserva legale;
b) una quota obbligatoria pari al 3% , nella misura prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 8 e 11, commi 4 e 9 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
c) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo in misura non superiore a quella ammessa dalle disposizioni legislative al fine della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici;
cd) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.
L'Assemblea può però sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio, al netto delle somme a destinazione obbligatoria per legge, sia devoluta al fondo di riserva legale.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 2321
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci.
A) ASSEMBLEA
Art. 2422
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine in ogni caso non superiore ai sei mesi, come previsto dal Codice Civile, art. 2364:
a) per approvare il bilancio;
b) per nominare le cariche sociali;
c) per approvare i regolamenti interni;
cd) per trattare tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
Sarà competenza altresì dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della legge,
del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativacooperativa e da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla loro competenza.
Art. 2523
La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.; la convocazione dell'Assemblea straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito tramite lettera raccomandata a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Nell’avviso suddetto devono essere indicati il luogo, che deve essere in Italia, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 2624
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti di tutti i soci, comprese le deleghe, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti.
Art. 2725
Le votazioni si fanno per alzata di mano, o con altre modalità se richieste dalla maggioranza dei presenti.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ciascun socio ordinario evolontario ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
- 1 voto per conferimento non superiore a Lire ..... .
- 2 voti per conferimento non superiore a Lire ..... .
- 3 voti per conferimento non superiore a Lire ..... .
- 4 voti per conferimento non superiore a Lire..... .
- 5 voti per conferimento superiore a Lire ....... .
I voti dei soci sovventori non possono però superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Nel caso di superamento di tale limite verranno meno tutti i quinti voti spettanti ai sovventori con cinque voti, poi i quarti voti, e così via fino a che la proporzione non si stabilisce. In
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più di tre soci.
Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della cooperativa, nè i dipendenti della società.
Art. 2826
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea provvede anche alla nomina del Segretario che può essere anche una persona non socio.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario: il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.
B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 2927
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci o tra i mandatari di persone giuridiche socie.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni, durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
Spetta all'Assemblea fissare eventuali compensi agli Amministratori ai quali, in ogni caso viene corrisposto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.
Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all’art. 6. La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata dai soci ordinari o volontari.
Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra di loro un Presidente e un Vicepresidente.
Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche tra i non soci.
Art. 3028
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi. A parità di voti, la proposta si intenderà respinta.
Art. 3129
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare sugli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 3331;
f) assumere e licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assembleaassemblea.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, ovvero a uno o più dei propri componenti, fissando i limiti della delega e gli eventuali compensi.
Art. 3230
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.
Art. 3331
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte a uno o più membri del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società o ad altri soci, nonché nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
C) COLLEGIO SINDACALE
Art. 3234
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge.
L’eventuale Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. In difetto di tale determinazione la carica si intende gratuita.
Art. 3533
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
Art. 3634
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.
I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalle legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.
Art. 3375
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la società, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del TribunaleTirbunale di Sondrio.
Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore tra le parti in causa; esso giudicherà in modo inappellabile anche senza la formalità di procedure.
TITOLO VI
REQUISITI MUTUALISTICI
Art. 3638
La Cooperativacooperativa è retta dai principi della mutualità e pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale in misura superiore al tasso massimo consentito dalle leggi vigenti ai fini della presunzione di sussistenza dei requisiti di mutualità, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale ad anche al termine della stessa;
c) in caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 3739
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 2624, ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
All’atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale, comprensivo delle eventuali rivalutazioni. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.
Art. 3840
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
Art. 3941
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, nonché all'Unione Provinciale delle Cooperative di Sondrio. |